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LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA



Si tratta di un nuovo e interessante strumento negoziale e stragiudiziale, meno oneroso, e apparentemente maggiormente correlato all’attuale contesto economico.

La norma prevede che gli organi di controllo aziendale, in presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario ancora reversibile, segnalino immediatamente al responsabile aziendale ed alla proprietà, facendolo per iscritto, l'esistenza dei presupposti e la necessità di un ricorso alla composizione negoziata.

Nel corso delle trattative svolte attraverso lo strumento negoziale il conduttore aziendale continua ad esercitare l’ordinaria e straordinaria amministrazione; obbligo dello stesso, in presenza di una possibilità di insolvenza, tenere un comportamento che possa evitare pregiudizio verso il recupero della “sostenibilità economico, finanziaria e patrimoniale” ricercato per la sua stessa attività.


Durante il procedimento della composizione negoziata non vi sono obblighi di ricorso al tribunale in forza di comportamenti che vedono l’espletamento delle trattative in modo riservato ed autonomo, con attori l'imprenditore e le parti interessate e con l'ausilio dell'esperto, che risulta essere un facilitatore della mediazione, in grado di verificare l'utilità effettive delle trattative e nel contempo l'assenza, anche potenziale, di pregiudizio per i creditori interessati. Di conseguenza l'imprenditore sarà solo affiancato e non rimpiazzato dall’esperto nell’ambito dell’intero percorso di negoziazione e ciò a conferma del fatto che l’esperto non ha alcun potere di costrizione, ma solo di accompagnamento fiduciario alla risoluzione della trattativa.


Tra gli obblighi previsti dalla procedura per l'imprenditore quello di informare preventivamente l'esperto, sempre per iscritto, della messa in atto di azioni e comportamenti che sfociano nell’ambito di atti di straordinaria amministrazione; anche l'esecuzione di pagamenti che non risultano coerenti con le prospettive di risanamento, rientrano nell’obbligo di comunicazione scritta da inviare all’esperto. L'intervento diretto dell'esperto, in ragione di tali segnalazioni, si realizza solo nel caso in cui la scelta possa, a suo giudizio, risultare ostativa per le prospettive di recupero della normale attività svolta dall’impresa.


L'esperto, nell’ambito di questa casistica, ha facoltà di decidere di evidenziare le sue perplessità all'imprenditore e/o all'organo di controllo. Nel caso in cui, nonostante la sua segnalazione, l'atto da lui ritenuto non congruo venga portato comunque a compimento dall'imprenditore, quest’ultimo avrà l’obbligo di informare, sempre per iscritto l'esperto della sua decisione, il quale, nei successivi 10 giorni, avrà a sua volta l’obbligo di palesare, qualora ritenga che la scelta posta in essere dall’imprenditore possa pregiudicare gli interessi dei creditori, il proprio dissenso facendolo annotare sul registro delle imprese.

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